Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
La procedura deve essere scelta consensualmente da entrambi i coniugi, previo colloquio con l'Ufficiale di Stato Civile.
La richiesta può essere presentata presso:
- il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
- il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
La coppia NON può rivolgersi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune se:
- vi sono figli minorenni della coppia oppure;
- vi sono figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave (art. 3,c. 3, L.104/1992).
L'accordo NON deve contenere patti di trasferimento patrimoniale, mentre può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico. L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana o tedesca, devono essere accompagnati da un interprete. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
In seguito all'entrata in vigore della legge n. 55 del 6 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, a 12 mesi nel caso di separazione giudiziale.
Fase istruttoria
I coniugi devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati.
Ciascun modulo, a cui deve esser allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento valido, deve essere:
L'ufficiale di Stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana.
In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio di Stato Civile stabilisce la data della redazione e la data della conferma dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
Redazione dell'accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.
Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana o tedesca, devono essere assistiti da un interprete.
Conferma dell'accordo
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio, la coppia deve ripresentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile un'ulteriore dichiarazione che
confermi la validità dell’accordo.
La mancata comparizione equivale alla mancata conferma dell'accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana o tedesca, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
Costi
All'atto della redazione dell'accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 da pagarsi tramite PagoPA.
Normativa
Legge 6 maggio 2015, n. 55
Legge 10 novembre 2014, n. 162