Iscrizione agli albi dei giudici popolari

Informazioni generali
L'iscrizione negli Albi Giudici Popolari viene effettuata d'ufficio dall'ufficio Elettorale.
Hanno diritto all'iscrizione le persone in possesso dei requisiti sottoelencati al compimento del trentesimo anno d'età, che non appartengono a determinate categorie (Forze Armate e di Polizia in servizio attivo, magistrati, avvocati e funzionari in servizio presso uffici giudiziari, ministri di culto e religiosi).
L'ufficio verifica i requisiti e chiede per ciascun nominativo al Casellario del Tribunale il certificato penale generale. Se la persona non ha subito procedimenti penali, l'ufficio provvede all'inserimento del nominativo nell'Albo, che viene approvato dalla Commissione Comunale ogni anno dispari.
Gli Albi approvati vengono trasmessi alla Pretura entro il mese successivo e diventano definitivi dopo l’approvazione, le eventuali rettifiche e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio, nel gennaio dell'anno successivo.
Il cittadino che per qualsiasi motivo non risultasse iscritto negli Albi, può presentare domanda d'iscrizione all'Ufficio Elettorale, dopo aver verificato se il suo nominativo non sia già presente negli Albi.

Requisiti

  • Iscrizione nelle liste elettorali del Comune;
  • età compresa tra i 30 e i 65 anni;
  • non appartenenza alle categorie sopraspecificate nelle Informazioni generali;
  • possesso del titolo di studio di scuola media inferiore (Corte d'Assise);
  • possesso del titolo di studio di scuola media superiore (Corte d'Assise d'Appello).

Documenti

  • Domanda in carta semplice;
  • fotocopia titolo di studi;
  • documento di identità valido.

Normativa
Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni