Consiste nell'attestazione da parte del dipendente addetto a ricevere la documentazione, del notaio, del cancelliere, del segretario comunale o funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma in calce alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione.
Presso gli sportelli dello Sportello del Cittadino, l'autenticazione della firma viene effettuata solo:
- su istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da produrre a privati, che acconsentono all’utilizzo degli strumenti di semplificazione previsti dal D.P.R. 445/2000;
- per le domande di riscossione da parte di terzi, di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.), erogati da Pubbliche Amministrazioni.
È possibile fissare un appuntamento utilizzando il servizio prenotazioni online dedicato.
Importante
Si ricorda che le autentiche della firma, ai sensi degli art. 1 e 2 Tab. "A" del D.P.R. 642/1972, devono essere rilasciate in bollo da € 16,00 + € 0,50 in contanti per diritti di segreteria.
Le esenzioni dal bollo sono applicabili soltanto nei casi previsti dalla legge.
Quando gli utenti richiedono un certificato o un'autentica di firma o copia devono indicare sotto la loro diretta responsabilità l'uso e/o la norma esentativa dal bollo.
In caso contrario il funzionario sarà costretto ad applicare l'imposta di bollo.
L'uso diverso da quello indicato sul certificato comporta evasione fiscale.
Quando non serve l'autenticazione della firma?
Il D.P.R. 445/2000 prevede che le firme sulle istanze rivolte:
- alla Pubblica Amministrazione (compresi Consolati e Ambasciate italiani all’estero);
- ai gestori di pubblici servizi;
- le domande di concorso
non devono più essere autenticate.
In questo caso, infatti, l'autenticità della firma è comprovata esclusivamente in uno dei seguenti modi:
- apposizione della firma davanti al dipendente addetto;
- allegando all'atto una fotocopia non autenticata di un documento di identità (in questo caso tutta la documentazione può essere inviata anche via fax).
Casi particolari
Se il cittadino necessita dell'autenticazione della sottoscrizione di domande o di dichiarazioni sostitutive contenenti scritture private, con particolare riferimento a quelle che hanno per oggetto manifestazioni di volontà (es.: procure, mandati, deleghe, autorizzazioni, rinunce, accettazioni, impegnative, assensi, liberatorie, giuramenti, garanzie, ecc..) comprese le promesse di adempimenti futuri o la costituzione, la modificazione o l'estinzione di rapporti giuridici di diritto privato, cioè di natura contrattuale, dette autenticazioni rientrano, ai sensi dell'art. 2703 del Codice Civile, nell'esclusiva competenza del notaio.
Normativa
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642