La commissione elettorale comunale è prevista e disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, nr. 223.
Il consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la commissione elettorale comunale. La commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio. La commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e da tre supplenti.