La commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari è prevista e disciplinata dalla legge 10.04.1951, nr. 287.
La commissione è composta dal Sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali.
Alla commissione è demandato il compito di formare due distinti elenchi dei cittadini, residenti nel Comune, in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di Giudice popolare di Corte d’Assise e di Corte d’Assise di Appello, e ciò a norma del 1° comma dell’art. 13 della legge del 10 aprile 1951, n. 287.